Napoli, 28 Marzo – In tempi recenti (e purtroppo molto spesso, come ci narrano, con ossessionante frequenza, la cronache telegiornalistiche), sta tornando alla ribalta il problema della normativizzazione della cd.ʺfamiglie arcobalenoʺ (meglio note con la definizione di ʺfamiglie omogenitorialiʺ).
Ciò pone problemi esistenziali, socio-organizzativi e giudiziari, relativamente al soggetto minorenne, di non poco conto, in quanto incanalarlo/a in un percorso di vita non tradizionale, lo/a porterebbe a dovere, ridisegnare, in assenza di una base formativo-esistenziale solida e vissuta, tutti gli assetti della propria vita, con evidente danno alla propria sfera identitaria ( cioè psico-sessuale e relazionale).
Premesso, dunque, che la famiglia risulta, ragionevolmente, essere valorizzata, all’interno della nostra Carta Costituzionale e della Cedu, quale nucleo essenziale per la vita e la crescita sana ed equilibrata dei figli e delle figlie minorenni (si esaminino, a tale proposito, gli articoli 29 e 30 Cost. ed 8, primo comma e 12 Cedu (per approfondimenti: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf) ), ci si deve chiedere: la crescita con due padri o due madri e quindi, l’adozione concessa a due madri o a due padri risulta strutturalmente formativa per il/la figlio/a minorenne?
Al di là della giurisprudenza favorevole all’applicazione delle soluzioni giudiziarie alternative suindicate (per approfondimenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: https://www.studiocataldi.it/articoli/41543-adozione-per-le-coppie-gay-in-italia-il-si-della-cassazione.asp e https://www.diritto.it/stepchild-adoption-ladozione-minori-parte-coppie-omosessuali/), va evidenziato che, per ragioni di giustizia sostanziale, non si deve, in nessun caso e presso nessun Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, affossare l’irrinunciabile necessità del/la figlio/a minorenne, di crescere con il papà (uomo) e con la mamma (donna), in virtù degli indispensabili apporti affettivi, socio-formativi e relazionali che ne derivano, cestinando, eventualmente, con insensibilità, tale esigenza imprescindibile, in favore di un modello familiare ʺalternativoʺ ed, ovviamente, carente dei requisiti spirituali e socio-relazionali suindicati, assolutamente fondamentali per il figlio o la figlia minorenne.
Esemplificando: l’applicazione della ʺsoluzione arcobalenoʺ (ma è più giusto definirla della ʺsoluzione tenebrosaʺ), finisce per minare, a livello psichico e di identità sessuale dell’interessato/a ( e, di conseguenza relazionale con i coetanei e con gli adulti), ogni certezza esistenziale.
Concludendo: il diritto del minore ad una famiglia può e deve essere garantito solo dalla pacifica, amorevole e costruttiva, convivenza con i genitori (papà e mamma, ossia: uomo e donna), in quanto non si può e non si deve, in nessuna caso, privare il minore di tale diritto fondamentale.
Non è puro egoismo, ad opera del genitore ʺsessualmente alternativoʺ volere costringere, sia pure tramite stepchild adoption, il minore a vivere senza il papà o la mamma, quando poi l’adulto in questione è cresciuto, felicemente, con papà e mamma?
Riflettiamo Noi e soprattutto i Giudici dei vari Tribunali per i Minorenni territorialmente competenti, quando sono chiamati a decidere per l’adozione dei figli o delle figlie minorenni a coppie omogenitoriali.
La posta in gioco è l’autentica (e non ʺartefattaʺ) felicità della vita dei piccoli coinvolti. Papà e mamma sono sempre insostituibili e le adozioni vanno concesse sempre e solo all’uomo ed alla donna, anche a costo di dovere privare, nell’esclusivo interesse del/la figlio/a minorenne, il genitore omosessuale della potestà genitoriale, in quanto le attitudini di vita del medesimo risultano essere, indubbiamente, pregiudizievoli (art.330, primo comma, c.c). rispetto alla sana crescita del soggetto coinvolto.
In tale ultimo caso bisogna, concedere l’adozione dei piccoli interessati ad una famiglia moralmente e socialmente idonea. Ogni Famiglia decida, in tutto e per tutto, con cuore e mente di vivere come la Santa Famiglia di Nazareth.
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Iscritto nell’Albo Ordinario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, dirige il Suo Studio Legale sito in Via Tiberio n. 75 C.A.P. 80124 Fuorigrotta (Na).
Appassionato di tematiche giuridiche di Diritto e Procedura Civile e Penale e di Diritto di Famiglia, scrive Manuali Giuridici per le Edizioni Ex Libris (Collana ”Lectio Iuris”) fondata in virtù dell’appassionata dedizione allo studio giuridico suindicato. Gli piace comunicare con il pubblico, miscelando, nell’attività di redazione di articoli giornalistici, il linguaggio tecnico-giuridico con quello piu’ vicino ad ogni classe sociale.