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Attualita'

In Italia 3 mln caregiver familiari ma senza tutela giuridica

Dal Notariato tre proposte, da riforma legittima a modifica ‘dopo di noi’

Roma, 4 Novembre – Il Consiglio Nazionale del Notariato ha presentato oggi a Roma, in occasione del 56° Congresso Nazionale del Notariato durante la tavola rotonda dal titolo ‘La persona fragile e il ruolo dei caregiver: nuovi strumenti per le famiglie vulnerabili‘, alcune proposte che puntano a dare il dovuto riconoscimento giuridico alla figura del caregiver, come previsto, fra l’altro, dalle Nazioni Unite, che hanno condannato nel mese di ottobre l’Italia perché non ha riconosciuto lo status sociale di queste figure e i loro diritti.
All’incontro hanno preso parte Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, Valentina Perniciaro, presidente della Fondazione Tetrabondi, Elena Sodano, presidente dell’Associazione Ra.Gi Onlus, Pietro Franzina, ordinario di diritto Internazionale- Università Cattolica del Sacro Cuore, Diego Barone, Consigliere Nazionale del Notariato e Nicola Russo, capo dipartimento per gli affari di giustizia del ministero della Giustizia.
In Italia, i caregiver familiari sono circa tre milioni ma l’ordinamento italiano non prevede alcuna tutela giuridica che possa offrire garanzie in materia di pensione assistenziale, indennità o malattia, né tanto meno assicurare una qualità della vita pari a chi non si occupa a tempo pieno di una persona con disabilità. Per il Comitato delle Nazioni Unite, la mancanza di sostegni finanziari e sociali alle famiglie delle persone con disabilità configura una violazione dei diritti umani.
Il Notariato, da anni attivo sul tema della tutela delle persone fragili, è pronto a dare il suo contributo attraverso una serie di proposte, per un cambio di passo che garantisca il giusto riconoscimento dei diritti e incida in modo concreto sulla qualità della vita dell’intero nucleo familiare.
Le proposte del Notariato:
1. La modifica della normativa sul ‘dopo di noi’ per prevedere che un genitore possa disporre per testamento o compiere una donazione a favore di un figlio affetto da disabilità, senza che questo lascito o questa donazione possano essere impugnati da altri figli (con una apposita deroga, quindi, alla disciplina della c.d. ‘legittima’). La riforma consentirebbe, nell’ambito dei rapporti familiari, di dare maggiore rilevanza alle esigenze di cura della persona rispetto alle esigenze di ‘equilibrio’ nel trattamento successorio dei legittimari.
2. La modifica al Codice Civile, in modo che i familiari di una persona con disabilità grave possano disporre per testamento in suo favore, prevedendo che alla sua morte i suoi beni siano destinati alle persone o agli enti che se ne sono presi cura. La riforma metterebbe al centro l’esigenza del soggetto disabile di avere un patrimonio proprio senza lasciare che, alla sua morte, quello stesso patrimonio si devolva a persone che potrebbero non avere avuto alcun rapporto di cura con lui. E, al contrario, ‘premiando’ coloro che questo rapporto avranno avuto.
3. Il riconoscimento giuridico della figura del caregiver. La qualifica di caregiver dovrebbe sempre essere riconosciuta da parte di un magistrato, ma una volta attribuita consentirebbe di trattare normativamente il caregiver in base a regole analoghe a quelle oggi previste per un amministratore di sostegno o ai genitori dei figli minorenni o ai tutori delle persone interdette.
Questa riforma avrebbe grande impatto soprattutto sulle famiglie con soggetti disabili minorenni: oggi, al compimento della maggiore età, i genitori perdono automaticamente la funzione di amministrazione e di rappresentanza legale del figlio, e quindi diventa necessario che uno di essi si faccia nominare amministratore di sostegno del figlio (con procedura piuttosto lenta e anche umiliante, che richiede esame della persona in udienza davanti al giudice e esibizione di documentazione medica; in certi casi anche di prove testimoniali circa la capacità della persona).
Con la riforma suggerita, si potrebbe conferire al genitore anche la qualifica di caregiver con abbinate funzioni analoghe a quelle che il genitore può esercitare in forza del rapporto di filiazione: il giorno del compimento del 18° anno di età del figlio, quel genitore potrebbe proseguire nell’esercizio delle stesse facoltà, non più in quanto genitore ma in quanto caregiver, senza bisogno di ulteriori procedure e senza soluzione di continuità. Prevedendo una alternativa rappresentata dalla nomina di un diverso amministratore di sostegno scelto dal giudice in presenza di gravi motivi.
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