Napoli, 3 Maggio – Sovente ci imbattiamo su internet per apprendere notizie e curiosità, magari ci capita di guardare video postati su Facebook e Youtube, dove il cittadino di turno pretende, poiché fermato dalle Forze dell’Ordine, un loro tesserino di riconoscimento in cambio delle proprie generalità. Andiamo per ordine e sfatiamo questo dubbio “amletico” che tanto intricato non lo è se ci affidiamo alla Legge dello Stato.
Ma la domanda che si fanno in tanti è la seguente: “Ma le Forze dell’Ordine possono identificarci quando vogliono?”. A prescindere da quello che stiamo facendo, le Forze dell’Ordine hanno il diritto di farlo e non è necessario che tu sia colpevole di un reato, la scelta dell’agente è libera ed insindacabile. La cosa assurda che si ripete nei video su internet è quella di pretendere che l’agente si identifichi mostrando un tesserino. Se l’agente è in divisa, magari anche con l’auto di servizio, NON è tenuto a mostrare alcun tesserino di riconoscimento perché sono sufficienti i segni distintivi che lo caratterizzano quale pubblico ufficiale.
Viceversa, se l’agente è in borghese è obbligato a identificarsi mostrando il proprio tesserino e se non si identifica, non si è tenuti ad eseguire i suoi ordini. Ma chi può chiedere le nostre generalità o invitarci ad esibire i documenti? Possono farlo gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Penitenziaria, i quali, secondo la “Cass. Pen. I sez., sentenza del 2005 n. 11709”, hanno la facoltà di chiedere le generalità o invitare ad esibire i documenti anche fuori dell’orario di lavoro, in quanto in servizio permanente. Altra questione controversa è quella che ci rende dubbiosi del fatto di non sapere se bisogna semplicemente dire a voce le proprie generalità, oppure siamo obbligati ad esibire un documento di riconoscimento alla richiesta delle Forze dell’Ordine? Secondo l’art. 651 del Codice Penale, siamo obbligati a fornire le nostre generalità ad un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni. E’ pur vero che la Legge non ci impone di esibire il documento sempre (Cass. Pen., I sez., sentenza del 19 settembre 2017 n. 42808), salvo il caso in cui ci si trova alla guida di un veicolo, però l’art. 4 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza obbliga alle persone sospette o pericolose e agli stranieri di mostrare il documento di riconoscimento.
In tal caso le Forze dell’Ordine hanno piena discrezionalità della qualificazione di un soggetto sospetto o pericoloso e, a tale richiesta, non ci si può opporre. Però, come si vede spesso su internet, ci sono soggetti che per spocchia e presunzione, rifiutano di fornire le proprie generalità al carabiniere o all’agente di turno, rischiando veramente un grosso problema. Chi rifiuta di fornire le proprie generalità è punibile con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino a 206,00 per il reato di “rifiuto d’indicazioni sulla propria identità”. Si rischia altresì di essere condotto in caserma per l’identificazione ed il fermo per la procedura in questione è comunicato alla Procura della Repubblica, e non può durare più di 24 ore e, in questo frangente, non si ha diritto ad un avvocato. Se il fermo dura oltre le 12 ore si ha diritto ad avvisare un familiare.
Questo assurdo diniego alla richiesta dell’agente a conoscere le proprie generalità può comportare un processo penale ed in caso di condanna si avrà anche la fedina penale macchiata. Ancora più grave è la situazione nel caso in cui un soggetto sospetto o pericoloso rifiuti di esibire e consegnare un documento di riconoscimento. In tal caso si rischia l’arresto fino a due mesi o l’ammenda fino a 103,00 secondo l’articolo n° 294 del Reg. Attuaz. del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e art. n°221 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La qualifica di sospetto o pericoloso andrà provata dall’accusa nel processo. Ovviamente anche in tal caso le Forze dell’Ordine hanno il diritto di condurre il soggetto in caserma per l’identificazione.
Ultima ipotesi è quella relativa alla circostanza in cui si forniscano generalità false. In tal caso si rischia un processo per il delitto di falsa testimonianza o dichiarazione a un pubblico ufficiale, con la reclusione da uno a sei anni, secondo gli artt. 495 e 496 del Codice Penale. Quindi, prima di comportarsi in modo deplorevole e sprovveduto non rispettando la Legge e soprattutto i Tutori dell’Ordine Pubblico, bisogna riflettere bene perché ci si può trovare in un guaio enorme. Ricordiamoci che le Forze dell’Ordine subiscono tanti comportamenti irrispettosi, rischiano per noi la loro vita, ci difendono da tanti abusi e dai tanti comportamenti illegali e meriterebbero solamente un GRAZIE per la loro professionalità e per la loro umanità!
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