CTU
Attualita'

Conferimento incarichi CTU, violazione legge Gelli e proposte

RIFLESSIONI SULLA QUESTIONE DEI CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELL’ AMBITO DEL PROCESSO CIVILE

 

“Ma i Presidenti dei Tribunali non dovrebbero vigilare sul comportamento anche dei Giudici di Pace ?”. Perché gli incarichi sono conferiti sempre alle stesse persone?.  Non è possibile che vi siano consulenti che hanno 100 incarichi e chi ne ha soltanto 2! Il controllo dovrebbe, altresì, riguardare anche le specializzazioni ed il Know How. A chi spetta il controllo ?, e ,soprattutto, esiste un controllo? Ci dovrebbero essere solo eccellenze!!

 

 

Napoli, 24 Gennaio –  La problematica avente ad oggetto, il ruolo , le competenze e le modalità di nomina dei consulenti tecnici di ufficio nell’ ambito del processo civile è stata gia’ affrontata, in tempi recenti, dagli avvocati Riccardo Vizzino ed Emma Vizzino, con Studio Legale Associato Vizzino, con un articolo pubblicato sul sito denaro.it, poiché essi sono  considerati particolarmente attenti alla situazione di degrado etico- morale in cui versa, in generale, il nostro Paese, ed in particolare, il sistema giudiziario. In particolare, il presente elaborato  vuole nuovamente richiamare l’ attenzione su uno dei principali aspetti che concorrono a determinare le vicende critiche del sistema giudiziario del nostro Paese che, purtroppo, non sempre riesce a tutelare l’ esercizio indipendente ed imparziale della Giurisdizione, né a garantire una corretta gestione dei suoi Uffici. Al giorno d’ oggi, il processo civile (come anche quello penale ed amministrativo) risulta sempre più caratterizzato dall’ “ipertecnicità” delle materie oggetto di indagine del giudice, tale da richiedere spesso l’intervento di professionisti portatori di nozioni diverse da quelle strettamente giuridiche, che richiedono un impiego di sapienze che vanno al di là della cognizione dell’uomo medio. Si crea, pertanto, la necessità di fare riferimento all’ apporto di cognizioni ampliative di soggetti esperti ed “esterni” come i Consulenti Tecnici di Ufficio, (CTU), i quali, con il proprio contributo professionale, contribuiscono alla decisione della controversia. Il ruolo del CTU diventa fondamentale nel processo civile, in virtù della preparazione tecnica e professionale di queste figure prestate a servizio della giustizia.

  • Nomina CTU: i requisiti e attribuzione degli incarichi.

L’ attività di tali consulenti deve essere svolta secondo i criteri dell’ imparzialità, trasparenza e terzietà, poiché in mancanza sarebbe compromesso l’ esito del giudizio e ciò inciderebbe sull’ effettiva tutela dei diritti ed interessi dei soggetti dell’ ordinamento. E’ importante, quindi, porre un’ adeguata attenzione e riflessione sul ruolo, le competenze e le responsabilità dei CTU al momento del conferimento degli incarichi di questi ultimi, auspicando che i Presidenti del Tribunali abbiano gli strumenti per svolgere una adeguata attività di vigilanza e di intervento sulle iscrizioni agli albi e sulle modalità di reclutamento dei Consulenti
Tecnici di Ufficio, affinchè gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all’Albo. Infatti, proprio per garantire la competenza dei consulenti del Giudice, l’articolo 61 c.p.c. dispone che gli stessi debbano essere scelti tra le persone iscritte negli Albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. In particolare, L’ Albo dei Consulenti Tecnici, il cui funzionamento è disciplinato dagli artt. 13-23 disp. att. c.p.c., presenta una suddivisione, seppure non tassativa,  ricomprendendo ulteriori aree specialistiche.

 Tali Albi sono tenuti da un apposito Comitato composto dal Presidente del Tribunale  (anche nel caso di Tribunale suddiviso in sezioni) e dal Procuratore della Repubblica, ovvero da un loro delegato, e dal rappresentante dell’ ordine professionale di volta in volta interessato. Il Comitato provvede all’ iscrizione degli aspiranti, alla revisione periodica quadriennale dell’Albo ed alla irrogazione di sanzioni disciplinari.

Al momento dell’iscrizione all’ Albo, il consulente assume due obblighi fondamentali, quello di conservare i requisiti di speciale competenza e della specchiata moralità, la quale sarà oggetto di controllo in sede di revisione dell’Albo, e quello di adempiere fedelmente le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità , il quale rappresenta anche il contenuto del giuramento del consulente disciplinato dall’ art. 193 c.p.c .Orbene, è fondamentale che, il CTU, in qualità di ausiliario del giudice, sia al pari del magistrato, imparziale, attento e scrupoloso, e conosca i doveri connessi allo svolgimento dell’ incarico, la cui violazione può dare luogo a responsabilità civile, penale e disciplinare. Di fondamentale importanza è anche l’art. 23 disp. att c.p.c., così come modificato dal comma 1 dell’ art. 52, l. 18 Giugno 2009, n.69, il quale prevede che il Presidente del Tribunale vigila affinchè, senza danno per l’ amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 % di quelli affidati dall’ ufficio, e garantisce che sia assicurata l’ adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. Con l’ art. 23 disp. att. c.p.c., infatti, si vuole evitare che si verifichino inopportune situazioni di nomine continue del medesimo consulente da parte dello stesso giudice, tali da determinare che i professionisti nominati siano sempre i medesimi. L’ interesse qui tutelato, però non è tanto, come ritengono alcuni ordini professionali, quello personale del singolo iscritto ad essere nominato con una certa regolarità ed in modo equilibrato rispetto agli altri, bensì il superiore bene del prestigio dell’ordine giudiziario, il quale deve sempre improntare la propria condotta ai canoni della terzietà, dell’ equilibrio, dell’ imparzialità e dell’ indipendenza. Anche la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in relazione all’ obbligo di rotazione per i giudici (Cass. Civ., sez. Unite, 18/05/2016, n.10157), stabilendo che, “ in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, commette l’ illecito previsto dall’ art. 2 , comma 1, lett. g) e n), del D.Lgs. n.109 del 2006 il giudice che non si attenga al criterio dell’ equa distribuzione degli incarichi di consulenza tecnica, concentrandoli su un numero ristretto di  professionisti, in violazione del dovere di diligenza e correttezza, essendo questo fine irrilevante la soglia del 10 per cento stabilita dall’ art. 23 disp. att. c.p.c., la quale riguarda gli incarichi conferiti dall’ intero ufficio e non dal singolo magistrato”, precisando che “ la grave violazione di legge rileva in relazione non al singolo risultato dell’ attività giurisdizionale, bensì al comportamento deontologicamente deviante posto in essere nell’ esercizio della funzione” tale da compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell’ ordine giudiziario”. Esistono ,quindi, una serie di disposizioni normative e giurisprudenziali volte a codificare e tutelare il principio di turnazione nel conferimento e svolgimento degli incarichi, ma nonostante ciò esse vengono costantemente violate, soprattutto nell’ ambito di molti uffici giudiziari facenti parte della Regione Campania, creando una molteplicità di problematiche, quali il costante conferimento di incarichi a pochi e noti consulenti, la lesione di legittime aspettative degli esperti regolarmente iscritti agli albi con determinate competenze specifiche, la creazione di rapporti privilegiati tra Giudici e Consulenti.

  • Come scegliere i periti e gli specialisti: Legge n. 24/2017 (c.d. Gelli- Bianco)

 La scelta dei periti /consulenti ricade, oggi, per lo più tra gli iscritti in appositi albi professionali che vengono compilati senza un reale criterio di selezione che tenga conto della effettiva qualificazione degli iscritti anche in medicina legale. La Legge n. 24/2017  (la cosiddetta Gelli – Bianco) ha reso indispensabile effettuare una revisione degli Albi. In pratica, tutti, attestando in modo autonomo una specifica consulenza, possono ottenere l’ iscrizione all’ albo professionale dei consulenti ed essere chiamati a turno per esprimere il loro parere in questioni medico- legali, ovvero essere chiamati in modo continuativo quando si siano guadagnati la fiducia del giudice. Deve , quindi , considerarsi nulla la valenza degli albi nella scelta dei consulenti, in quanto considerati ormai obsoleti, poiché non forniscono più indicazioni attendibili sulla specifica competenza dell’ iscritto.  Infatti, l’ art. 15 della suddetta legge, ha disposto che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali, aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’ espletamento della consulenza tecnica e della perizia deve essere affidata a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti che abbiano una specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, e, allo stesso tempo,  contempla anche l’ aggiornamento degli albi dei consulenti e dei periti al fine di poter garantire, oltre a quella medico – legale, anche una idonea e una adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra le quali scegliere per la nomina, tenendo conto della disciplina interessata dal procedimento. Inoltre, la scelta dei consulenti tecnici deve avvenire tra “gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 ( ovvero negli albi tenuti dai singoli Tribunali) in cui devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti in medicina.” L’obbiettivo fondamentale dell’ art. 15 della Legge Gelli – Bianco, quindi, è  quello  di assicurare, negli albi circondariali, l’ ingresso di professionisti esperti di elevata qualificazione, valutando in particolare, oltre al possesso dei requisiti essenziali, anche la speciale competenza loro attribuita. Devono ,infatti , essere respinti i contenuti standard delle indicazioni degli albi, cioè , gli indicatori del profilo professionale in relazione alle diverse specializzazioni, conferendo ,invece, un effettivo contenuto alla previsione dell’ esperienza maturata. In aggiunta, gli interessati, ai fini dell’ iscrizione all’ albo, devono corredare la propria domanda di un curriculum dettagliato e documentato di tutte le necessarie indicazioni, affinchè possa essere compiuta una adeguata istruttoria da parte del Comitato. La suddetta legge prevede fermamente la nomina di un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e da “ uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”, precisando, inoltre, come nell’ albo siano indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. Un ulteriore profilo, oggetto di adeguata valutazione, attiene anche alla determinazione anche di periodi minimi di svolgimento dell’ attività professionale, come segno oggettivo di esperienza maturata. In questo modo viene in rilievo la previsione di griglie standardizzate delle esperienze acquisite correlate dalle singole specializzazioni, garantendo un elevato livello qualitativo.  In conclusione, l’obbiettivo fondamentale dell’ art. 15 della Legge Gelli – Bianco, quindi, è  quello  di assicurare, negli albi circondariali, l’ ingresso di professionisti esperti di elevata qualificazione, valutando in particolare, oltre al possesso dei requisiti essenziali, anche la speciale competenza loro attribuita. Infatti, deve far seguito una notevole aspettativa di qualità nella scelta dei consulenti, i quali con i loro elaborati, devono altamente competenti nella materia medica oggetto di esame, ovvero dotati di alta qualificazione ed esperienza professionale in medicina legale. Ma, in realtà, si tratta di una aspettativa spesso disattesa.  Pertanto, risulta chiaro che, in ossequio all’ art. 15 Legge 241/2007, per le consulenze tecniche e le perizie nei procedimenti in cui siano coinvolti professionisti sanitari , si faccia riferimento  al supporto di un consulente competente in quello specifico profilo professionale. Inoltre, gli albi devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico – legale , un’ idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento. E’ pacifico, quindi, che il Legislatore è estremamente chiaro e nitido in materia, in quanto  esiste un quadro normativo ben definito.

  • L’ esigenza di un riesame degli Albi Nazionali.

 Attualmente le indicazioni degli albi circa il profilo professionale dei consulenti in materia sanitaria risultano del tutto insoddisfacenti, oltre che spesso non aggiornate, al fine di orientare la scelta dei giudici. Per la revisione è necessaria una suddivisione delle specializzazioni dei consulenti e dei periti sulla base di indicazioni che devono essere uniformi per tutto il Paese. E’ necessaria una riqualificazione dei professionisti iscritti. E’ fondamentale che le cancellerie delle  sezioni di numerosi fori italiani, in particolare quelli della Regione Campania, effettuino un vero e proprio azzeramento  degli albi, escludendo ogni possibilità per i giovani medici di improvvisare un’ attività medico-legale, evitando così di esporsi ad impensate forme di responsabilità per colpa specifica. E’ davvero disdicevole assistere a situazioni che vedono coinvolte  Cancellerie dei fori del Giudice di Pace accettare biglietti da visita di numerosi CTU al fine di essere nominati dai giudici, agevolando pochi eletti a discapito di chi ha fatto  di tale disciplina la propria scelta di vita professionale. Occorre, perciò, un maggiore rispetto delle norme deontologiche e della responsabilità della rigorosa metodologia medico- legale contro gli avventori di incarichi. Purtroppo, ad oggi, sono numerose le violazioni di tali disposizioni appena menzionate, poiché nell’ ambito delle consulenze mediche , gli incarichi vengono frequentemente assegnati non a specialisti in medicina legale, ma a medici privi di qualsiasi specializzazione (medici di base) o ad esperti di branche che non sono attinenti con la patologia da accertare. Soprattutto nei giudizi di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale, capita spesso che il consulente valuti casistiche non affini  all’ area medica di sua competenza, determinando inadeguate e pericolose improvvisazioni, a discapito di tutti coloro che mirano alla tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Sarebbe, pertanto, opportuno nonché doveroso che il Presidente del Tribunale o le adeguate commissioni competenti effettuino costanti attività di vigilanza esercitando un controllo diffuso sulle competenze e capacità professionali dell’ incaricato. Anche adeguata giurisprudenza si è espressa su tale argomento. La Suprema Corte, con sent. n.18773 del 26.09.2016 , ha sottolineato l’ importanza della  figura centrale del medico- legale, il quale oltre ad essere esperto della materia scientifica di riferimento, ha anche adeguata conoscenza delle nozioni fondamentali del diritto, e che a seconda dei casi concreti,  a quest’ ultimo dovranno essere affiancati specialisti di branche riguardanti la lesione oggetto di consulenza. Invece, per quanto concerne la nomina di un professionista non iscritto all’ Albo, deve, altresì, essere fornito all’ ufficio richiedente, un elenco di professionisti considerati idonei a ricoprire l’ incarico nello specifico procedimento per cui vi è richiesta. Se gli albi saranno qualificati, maggiore sarà la probabilità per l’ autorità giudiziaria di trovare l’ ausiliario con le adeguate competenze per il caso concreto. Pertanto, A tale riguardo, i Presidenti dei Tribunali avrebbero bisogno di disporre di strumenti informatici che tracciano gli incarichi del proprio Ufficio e di quello degli altri Tribunali limitrofi. In modo specifico, ai Presidenti dei Tribunali potrebbero essere rivolti, organizzando un sistema informatico on line, i reclami degli avvocati per le verifiche relative ad eventuali anomalie riscontrate nei singoli giudizi. Il feedback dovrebbe essere immediato.  Le ipotesi di nomina di ausiliari al di fuori dell’Albo dovrebbero essere del tutto residuali e giustificate da ragioni di carattere eccezionale in relazione alla specificità dell’ accertamento o in situazioni di conflitto di interesse. Numerose violazioni si riscontrano anche nei processi riguardanti materie di infortunistica stradale dove è richiesto spesso l’ intervento di ausiliario di un consulente tecnico di parte (CTP) che partecipa alle operazioni peritali. La Suprema Corte ( Cass.  n.16471/2009) è concorde nel ritenere che “Il consulente può avvalersi dell’ opera di esperti specialisti al fine di acquisire mediante opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purchè egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell’ accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto esterno svolta successivamente al giudice”. Nella realtà, invece, in molti casi, soprattutto nei giudizi aventi ad oggetto materie di infortunistica stradale, vengono nominati soggetti privi di  tali requisiti previsti dalla legge, condizionando la direzione del processo e impedendo il suo svolgimento sollecito e leale. Ancora, accade che in molti fori collocati nel territorio del Mezzogiorno, si assiste alla nomina da parte del magistrato di  consulenti tecnici d’ ufficio, i quali svolgono a loro volta, seppur in altri processi, il ruolo di consulenti di una delle parti della causa ove svolgono il ruolo di tecnico d’ ufficio; pertanto, il loro operato subisce un forte condizionamento. Inoltre, tutte le certificazioni mediche contenute nei fascicoli di parte spesso risultano prive di fatturazione o, cosa ancora più grave ed eclatante,  recano la firma di quegli stessi medici che, nell’ ambito del medesimo foro, vengono frequentemente incaricati come CTU. Ecco , quindi, che numerosi fori del Giudice di Pace della Campania si trasformano in sedi dove la giustizia non viene, la maggior parte delle volte garantita, non viene assicurata la certezza del diritto, ovvero manca un punto di equilibrio tra verità processuale e verità extraprocessuale. Sarebbe auspicabile,quindi, un controllo rigoroso sulle nomine dei consulenti, poiché esistono ancora oggi numerose lacune normative che mantengono irrisolta tale problematica, e,soprattutto, sarebbe necessario promuovere un regime maggiormente restrittivo dei motivi di incompatiblità/ricusazione del CTU. Il Legislatore è intervenuto sulla questione, sia con la norma contenuta nell’art. 192 c.p.c., stabilendo che al consulente tecnico di ufficio è applicabile la disciplina dell’ astensione e della ricusazione, tipici strumenti volti a garantire l’ imparzialità del giudice, sia prevedendo che le stesse parti possono ricusare il consulente tecnico d’ ufficio per i motivi di cui agli att. 51 e 52 c.p.c. Tale disciplina codicistica si rivela, però, insufficiente ad evitare il fenomeno ormai diramato e contorto dei conferimenti di incarichi a pochi e noti consulenti. Appare evidente che il perito consulente, specie se non specialista, sia soggetto, soprattutto nei procedimenti di responsabilità professionale, al rischio di incorrere in una responsabilità professionale per colpa scientifica, al pari degli altri suoi colleghi medici, e di pagarne gli eventuali danni cagionati. A tal fine, sarebbe opportuno prevedere un regime di incompatibilità assoluta delle funzioni di CTU e CTP o ,quanto meno negare lo svolgimento contemporaneo dell’ incarico di CTU e CTP nello stesso circondario di Tribunale, e soprattutto, esercitare una funzione di vigilanza sui consulenti tecnici, promuovendo un procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, infliggendo opportune sanzioni disciplinari, quali  sospensione dall’ albo per un tempo superiore ad un anno, ovvero la cancellazione dall’ albo.

4) Il reclutamento dei Periti Assicurativi: basta la sola iscrizione al Ruolo?

Analoghe criticità in tema di scelta e reclutamento dei Consulenti si pongono anche nell’ambito dei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni materiali nei processi di infortunistica stradale, allorchè vengono investiti della nomina consulenti (quali architetti, geologi, ecc…) che possiedono qualifiche e/o competenze che nulla hanno a che vedere con le materie oggetto del contendere, con tutte le problematiche che ne conseguono in punto di garanzia di un corretto contraddittorio.  In verità, l’accertamento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti deve essere fatto da un esperto competente che dia garanzia di professionalità e correttezza. Altresì è indubbio  che le perizie debbano essere effettuate da persone fisiche e non da società perché l’elaborato peritale deve essere attribuito ad una persona fisica contraddistinta da un numero di iscrizione al Ruolo.

A tale ultimo proposito, occorre rammentare  che l’art. 156 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante “Codice delle Assicurazioni Private”, che ha recepito la Legge 17 febbraio 1992, n. 166, prescrive la obbligatorietà dell’iscrizione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi per i professionisti che intendano esercitare l’attività di accertamento ed estimo dei danni derivante da incidente stradale o tra natanti. In pratica, “l’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157”. Ciò vuol significare che sia l’Ingegnere sia il Perito Industriale possono esercitare l’attività di accertamento ed estimo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, purchè siano iscritti nel Ruolo dei Periti Assicurativi, non essendo per l’effetto sufficiente l’iscrizione al rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza. Infatti, la ricostruzione dinamica e causale del sinistro presuppone conoscenze specifiche in materia di applicazioni della fisica nelle svariate branche della cinetica, della dinamica, della meccanica, delle forze coinvolte e delle influenze su questi componenti di fattori contingenti idonei a modificare o, comunque, interagire sul piano del normale comportamento dei solidi, ai rilievi geometrici ricostruttivi e rappresentativi del sinistro, nelle sue varie cause e componenti, che l’estimatore del danno non possiede. In considerazione di quanto su esteso, preme sottolineare che  La l. 17 febbraio 1992, n.166 ha istituito un Ruolo Nazionale dei periti assicurativi presso il Ministero dell’Industria (ora “delle Attività produttive”), sancendo il divieto per i non iscritti di esercitare la relativa attività professionale (art. 4). Successivamente, il D. Lgs. n. 209 del 2005, recependo quasi integralmente la l. n. 166 del 1992, ha prescritto nell’art. 156 l’obbligo, per chi intende svolgere “l’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti”, di iscriversi al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, istituito e tenuto dall’ISVAP (cfr regolamento n.11 del 3 gennaio 2008 dell’ISVAP che ha stabilito le procedure di iscrizione, di cancellazione e di reiscrizione dei periti assicurativi, nonché le relative forme di pubblicità per il pubblico accesso al Ruolo). Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012- convertito dalla L. n. 135 del 7 agosto 2012- ha poi  trasferito la tenuta dei Ruolo dei Periti Assicurativi a CONSAP alla data di subentro dell’IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite ad ISVAP. Dunque, chi non risulti essere iscritto al ruolo di cui sopra, ai sensi degli artt.  33 e 51 del codice di deontologia professionale dei periti industriali e periti industriali laureati, non può espletare l’incarico peritale. Si rimarca, dunque, che alla luce di tutto quanto su esteso, l’iscrizione al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, non consente l’ufficio di Consulente Tecnico, a norma degli artt. 13 e 15 delle disp.att. del c.p.c., tenuto conto che condizione imprescindibile per l’iscrizione all’Albo dei CTU, istituito presso il Tribunale, è l’iscrizione ad un ordine o a un collegio professionale. E’ infatti stato precisato dalla Corte di Appello di Roma, con ord. del 10.05.98, come: “I periti assicurativi non siano espressione di una categoria organizzata in un ordine o collegio, per essi essendo prevista solo la iscrizione in un RUOLO che si configura come mero titolo legittimante l’accertamento e la stima dei danni provocati dalla circolazione stradale”. Ma la sola iscrizione non è sufficiente a garantire l’ inserimento del perito nel suddetto Ruolo Nazionale. E’, invece, fondamentale che ai fini dell’ iscrizione, il perito debba possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’ esercizio dell’ attività. La CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa gestione ed organizzazione. Tanto precisato, merita rilevare che sono consentite al Perito Assicurativo, iscritto al relativo ruolo nazionale, la stima e l’accertamento dei danni alle cose derivanti da un sinistro inerente alla circolazione dei veicoli, intendendosi per “stima” ed “accertamento” la constatazione degli stessi, la loro palese riferibilità al sinistro, la valutazione sulle riparazioni già effettuate, le stime relative alle riparazioni da eseguire con i criteri consoni alle regole ed allo stato dell’arte.  Risulta, dunque, evidente che la consulenza tecnica d’Ufficio o di parte possa essere attribuita al Perito Industriale con specializzazione meccanica ed all’Ingegnere, sia pure non iscritti al ruolo dei periti assicurativi, quando l’attività professionale richiesta riguardi esclusivamente la ricostruzione dinamica dell’incidente stradale e dell’evento e la rappresentazione geometrica dello stesso, restando esclusa solo la determinazione quantitativa del danno alla stregua di una nozione di accertamento dello stesso, affidato a coloro i quali risultino iscritti ai periti assicurativi. Quanto precede è necessario affinché i Magistrati possano fondare il proprio giudizio su elementi di valutazione qualificati per la competenza e la specializzazione del professionista incaricato e contribuire così alla sua determinazione in fatto ed in diritto sia per evitare disparità di trattamento tra i professionisti di tutte le categorie professionali interessate in ordine a competenze non sempre immediatamente rinvenibili dagli elenchi di CTU in quanto non esaustivi nelle competenze. Non di rado, poi, la nomina a CTU investe soggetti legati da rapporti di lavoro e/o collaborazione funzionale con una delle parti in causa, nel senso che spesso alcuni ausiliari risultano aver avuto pratiche risarcitorie nei confronti di uno dei soggetti in causa, il tutto senza che gli stessi si astenessero e, quindi, in palese violazione delle prescrizioni di cui all’art. 51 comma1 cpc, pregiudicando finanche l’obbligo di imparzialità e terzietà del CTU.

  • Conclusioni: una speranza per il futuro.

In ultimo, ci si auspica un comportamento deontologicamente ed eticamente corretto da parte di chi si appresti a partecipare alla amministrazione della giustizia, ma soprattutto di maggiore coscienza dei propri limiti al fine di assistere sempre meno ad improvvisazioni tecniche e medico- legali da parte di consulenti privi di presupposti metodologici e cognitivi  che caratterizzano le rispettive discipline di indagine. Ci si auspica, inoltre, che l’ On. Le Presidente del Tribunale voglia intervenire nel modo più adeguato, al fine di sanare questa falla creatasi nel sistema giudiziario, determinando di nuovo il corretto funzionamento delle attività giudiziarie, aspirando ad una giustizia sana e trasparente e conseguendo così un ottimale risultato formale e sostanziale di giustizia, volto a garantire la corretta soluzione al migliore esercizio del potere giurisdizionale e al diritto di difesa.

Avv. Giovanna Mascolo

Avv. Emma Vizzi

Avv. Riccardo Vizzino

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